Manuale Import Export – Il Commercio Elettronico
IL COMMERCIO ELETTRONICO
L’evoluzione veloce della tecnologia, è stata seguita dalla duttilità delle procedure commerciali, che hanno arricchito il diritto di nuove norme che regolano il mondo delle telecomunicazioni ed in particolare quello della comunicazione attraverso internet.
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
Aprire un negozio online, dunque iniziare un’attività di e-commerce in modo professionale, richiede pochi, ma indispensabili adempimenti burocratici.
- iscrizione Camera di commercio, la cosiddetta “Comunica”;
- pratiche richieste per la vendita di specifici prodotti (ad esempio alimentari) e oneri connessi all’utilizzo di eventuali strutture;
- dichiarazione di inizio attività da presentarsi allo sportello unico per le attività produttive del Comune; segnalazione Certificata di Inizio Attività; a differenza del passato, ove bisognava attendere 30 giorni, ora si può iniziare da subito l’attività e l’Amministrazione ha tempo 60 giorni per accertare l’eventuale carenza di requisiti. La dichiarazione di inizio attività deve contenere una serie di informazioni stabilite per legge (art. 19, L. 241/1990):
• i requisiti di onorabilità e capacità, l’assenza di fallimenti e condanne penali;
• il settore merceologico;
• il dominio web;
Ulteriori limiti sono:
• divieto di effettuare operazioni di vendita all’asta tramite mezzo televisivo ed altri sistemi di comunicazione;
• divieto di invio di prodotti al consumatore, in assenza di sua specifica richiesta (consentito l’invio di campioni o di omaggi);
• divieto di esercitare il commercio all’ingrosso e al dettaglio in contemporanea, a meno che non vi siano sul sito due aree nettamente separate;
I suddetti adempimenti amministrativi non si applicano ad alcune specifiche attività (D.lgs. 114/1998, art. 3.2).
IL CONTRATTO TELEMATICO: DOVERI, TRATTATIVE, CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DIRITTO DI RECESSO E PRIVACY
Per contratto telematico si intende il contratto stipulato tramite l’uso di un computer, ossia un accordo tra soggetti che utilizzano strumenti informatici tra loro collegati tramite internet e che non sono presenti nel medesimo luogo nel momento della sottoscrizione del contratto (contratto inter absentes); l’interfaccia diretta è costituita dallo strumento informatico.
Chi desidera esercitare un’attività di e-commerce tramite sito internet (come stabilito dal D.lgs. 70/2003, art. 7), in aggiunta agli obblighi informativi deve rendere facilmente accessibili ai destinatari, in modo diretto e permanente, le seguenti informazioni:
• il nome, la denominazione o la ragione sociale;
• il domicilio o la sede legale ;
• gli estremi che permettono di contattare e comunicare direttamente con il titolare del sito web compreso l’indirizzo di posta elettronica;
• numero di iscrizione al registro delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese;
• gli elementi di individuazione, gli estremi della competente autorità di vigilanza se si tratta di attività soggetta a concessione, licenza o autorizzazione:
• per quanto riguarda le professioni regolamentate:
- l’ordine professionale o istituzione, presso cui il prestatore risulta iscritto e il numero di iscrizione;
- il titolo professionale e lo Stato membro in cui quest’ultimo è stato rilasciato;
- il riferimento alle norme professionali e ai codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento;
• il numero della partita Iva o numero di identificazione equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti attività soggetta ad imposta;
• l’indicazione chiara di prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi;
• l’indicazione delle attività consentite al consumatore o al destinatario del servizio e gli estremi del contratto;
Non è necessario fornire un numero di telefono, è sufficiente una maschera elettronica di richiesta di informazioni, tramite la quale i destinatari del servizio possono rivolgersi in Internet al prestatore del servizio.
Inoltre le comunicazioni commerciali, devono precisare (come stabilito dal D.lgs. 70/2003, art. 8), sin dal loro primo invio, in modo chiaro:
• la natura della comunicazione ossia che si tratta di comunicazione commerciale;
• la persona fisica o giuridica per conto della quale è effettuata la comunicazione;
• che si tratta di un’offerta promozionale come nel caso di sconti, premi, o omaggi e le relative condizioni di accesso;
DIRITTO DI RECESSO
Il venditore è tenuto a restituire il prezzo pagato nei 30 giorni dalla restituzione della merce, prezzo che deve comprendere l’eventuale caparra e le spese di invio della merce ( sentenza del 2010 Corte di Giustizia delle Comunità europee nel caso C 511/08). La legge prevede che esclusivamente le spese per la restituzione della merce possano essere a carico del consumatore.
ASPETTI FISCALI
In merito agli aspetti fiscali, sotto il profilo dell’Iva, occorre tener conto che:
• nella home page del sito web, bisogna indicare il proprio numero di partita Iva (art. 35, primo comma del Dpr 633/1972);
• è inoltre previsto che si debba comunicare all’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della dichiarazione di inizio attività o in altra sede ogni variazione dei dati, l’indirizzo del sito web e i dati identificativi dell’internet service provider (art. 35, secondo comma, lettera e) del Dpr 633/1972).