Consulenza Dogane – Cenni su origine delle merci

Consulenza Dogane – Cenni su origine delle merci

origine merci

IL QUADRO GIURIDICO UE IN TEMA DOGANALE

La UE è un’unione doganale, dunque il diritto doganale è materia «comunitaria» a sua volta basato sul diritto della WTO (World Trade Organization): gli operatori economici e le istituzioni devono seguire gli indirizzi interpretativi della Commissione UE, DG Fiscalità e Unione Doganale, le pronunce della Corte di Giustizia UE e i principi generali di diritto UE.
La CE è basata su un’unione doganale che copre tutto il commercio di beni e implica:

- la proibizione di imporre dazi doganali e oneri di effetto equivalente ai dazi sulle importazioni ed esportazioni tra Stati membri (c.d. dimensione interna) ;
- l’adozione di una tariffa doganale comune per le relazioni tra Stati membri e Paesi terzi (c.d. dimensione esterna);
– I dazi della tariffa doganale comune (TDC) sono fissati dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione (art. 28 Trattato CE).

IL TRATTATO UE

- Il Reg. 2658/87 (2658), relativo alla nomenclatura tariffaria e alla tariffa doganale comune
- Aggiornamenti ed emendamenti della NC (nomenclatura combinata)
- Note esplicative della NC
- Regolamenti di classificazione tariffaria
- Le interpretazioni della Sezione Tariffaria e Statistica del Comitato del Codice Doganale
- Le Informazioni Tariffarie Vincolanti ITV
- Per i prodotti dell’elettronica l’Accordo WTO sull’Information Technology

SISTEMA ARMONIZZATO

Una convenzione avente lo scopo di facilitare il commercio internazionale stabilendo un unico linguaggio che identifica i prodotti con un codice e una descrizione: applicata da 200 Paesi

LA TARIC

L’esistenza di dazi preferenziali applicati in virtù di accordi commerciali o in favore di Paesi in via di sviluppo, e di misure di politica commerciale, quali i dazi antidumping fa si che i dazi applicabili alle importazioni possano variare considerevolmente in ragione del Paese di origine dei beni importati. Per questo la Commissione ha istituito una Tariffa integrata delle Comunità europee, la TARIC che mostra tutti i dazi che si possono applicare a uno stesso prodotto.

ORIGINE DELLE MERCI

Il concetto di origine delle merci, è piuttosto importante per comprendere e gestire in modo corretto gli aspetti legati alla dogana.
Riportiamo di seguito 2 tipologie di origine, estremamente diversi, anche se c’è solo una piccola differenza nel nome.

Origine non preferenziale : tutela il consumatore sull’effettivo luogo di produzione del prodotto o dove lo stesso ha subito l’ultima sostanziale trasformazione (art. 24 Reg. CE 2913/92), indipendentemente dalle eventuali percentuali di merce estera impiegata nella produzione. E’ da specificare che l’apposizione in fattura della dicitura “Made in Italy” attesta che si tratta di merce che soddisfa le condizioni di cui al menzionato art. 24 senza fornire alcuna informazione in merito all’origine preferenziale.

Origine preferenziale: consente di ridurre o eliminare i dazi nello scambio di merci tra i Paesi che hanno firmato i relativi accordi i quali riservano un “trattamento preferenziale” per lo scambio di determinati prodotti riconosciuti come “originari”.

Le merci sono di origine preferenziale, quando i prodotti interamente ottenuti nel territorio UE oppure se:

- Le lavorazioni sufficienti eseguite nella UE o nel territorio del Paese partner/beneficiario;
- Soddisfano le regole di lista che sono basate su 3 criteri fondamentali;
- Sono più sostanziali delle lavorazioni insufficienti (attenzione al concetto di semplice assemblaggio);
- C’è una tolleranza, la c.d. de minimis, che consente di usare una percentuale di materiali non originari che non sarebbero concessi dalle regole di lista;
- È stato applicato il cumulo dell’origine per ottimizzare la supply chain.

Operazioni comunque e sempre insufficienti per ottenere l’Origine Preferenziale:

- Operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante trasporto e magazzinaggio;
- Scomposizione e composizione di confezioni;
- Lavaggio, pulitura; rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- Semplici operazioni di pittura o lucidatura;
- Affilatura, semplice macinatura o semplice taglio;
- Vaglio, cernita, selezione, classificazione, gradazione, assortimento (compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
- Semplici operazioni di imballaggio;
- Apposizione o stampa di marchi, etichette, loghi, altri segni distintivi sui prodotti o loro imballaggi;
- Semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;
- Semplice assemblaggio di parti o articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti,

Paesi con i quali la UE ha stipulato accordi concernenti l’origine preferenziale

Albania, Algeri, Bosnia/Erzegovina, Cile, Corea del Sud, Colombia, Croazia, Egitto, Giordania, Marocco, Islanda, Isole Faeroer, Israele, Libano, Macedonia, Messico, Montenegro, Norvegia, Palestina (Cisgiordania e Striscia di Gaza), Perù, Serbia, Svizzera, Tunisia, Turchia. E’ possibile consultare gli accordi conclusi dall’UE al seguente indirizzo: LINK

IMPORTARE DAI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

La UE concede ai Paesi in via di sviluppo (PVS) preferenze tariffarie generalizzate. È una concessione unilaterale, pertanto, la UE decide:

- Quali Paesi beneficiari includere;
- Quali prodotti e in che misura;
- Le regole di origine per determinare concretamente i benefici;
- Come escludere i prodotti e i Paesi divenuti troppo competitivi.

È un sistema che prevede tre regimi:

- Generale i.e. dazi ridotti rispetto a dazio della nazione più favorita;
- Esenzione daziaria su molte categorie merceologiche per i Paesi che lottano per l’affermazione di regimi di buon governo, che hanno ratificato le convenzioni ILO sui diritti del lavoro;
- Regime «duty free, quota free» per sempre per i Paesi Meno Avanzati PMA (escluse le armi);
- NB: dal 1 gennaio 2014 lo schema SPG rimane a tre regimi ma con cambiamenti sostanziali.

paesi spg

PROCEDURA PER L’ATTRIBUZIONE DELLO “STATUS” DI ESPORTATORE AUTORIZZATO

Dopo aver analizzato la pratica, l’Ufficio delle Dogane predisporrà l’effettuazione di un sopralluogo presso la sede amministrativa del richiedente al fine di verificare:

- la frequenza delle esportazioni (tale requisito non viene accertato per le esportazioni verso la Corea del Sud);
- che l’esportatore sia in grado di fornire garanzie soddisfacenti per l’accertamento del carattere originario dei prodotti *
- conosca le regole dell’origine e sia in grado, in ogni momento, di mostrare tutti i documenti giustificativi dell’origine (dichiarazione dei fornitori, schede di lavorazione ecc..);
- che le scritture contabili, ovvero la contabilità materie per i produttori e la gestione dei flussi contabili per i commercianti, consentano una completa tracciabilità delle operazioni.

* art. 90 e 117 c.1 del Reg.(CE) n.2454/93

LA CONSERVAZIONE DELLE PROVE DI ORIGINE E LE SANZIONI

Il fornitore che compila una dichiarazione è tenuto a conservare, per almeno tre anni, (5 anni per le esportazioni in Corea del Sud) tutte le prove documentali che attestano l’esattezza della dichiarazione rilasciata. L’agenzia delle Dogane può disporre verifiche in materia di origine sia all’atto dell’espletamento delle formalità di importazione e/o esportazione sia “a posteriori” (fino ad un periodo massimo di tre anni). L’Agenzia delle Dogane può disporre una verifica sui documenti comprovanti l’origine delle merci per semplice “sondaggio” (verifica a campione).

FALSA DICHIARAZIONE E SANZIONI

La presentazione in Dogana, all’atto dell’importazione da Paesi extracomunitari, di un certificato di origine preferenziale Eur1 o Form A non veritiero comporta automaticamente l’annullamento dei benefici daziari e la conseguente applicazione dei dazi “pieni” all’importazione, oltre l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 303 del Testo Unico delle Leggi Doganali, che prevede sanzioni da 1 a 10 volte i diritti evasi.
La presentazione all’export di certificati Eur1 non veritieri, se accertati essere tali successivamente alla loro consegna in Dogana, comporta la segnalazione alla Procura della Repubblica dell’esportatore italiano con l’accusa di falsa dichiarazione di origine (art. 517 del Codice Penale).

CONTENZIOSO DOGANALE

Col termine “contenzioso”, si è soliti indicare l’attività amministrativa e/o giudiziale volta a dirimere le controversie sorte tra due o più soggetti in conflitto tra loro. Per “contenzioso doganale”, dunque, dovrà intendersi tutta l’attività amministrativa e giudiziale volta alla risoluzione delle controversie insorte tra gli operatori del settore e le autorità doganali in caso di contestazione di violazioni della normativa doganale comunitaria e nazionale. Tale attività si articola in due fasi, una amministrativa e una giudiziaria (eventuale).

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