Manuale Import Export – Pagamento e recupero crediti

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Manuale Import Export – Pagamento e recupero crediti

IL PAGAMENTO E L’EVENTUALE RECUPERO DEL CREDITO

La fase del pagamento nella vendita internazionale, è condizione del successo dell’operazione intrapresa, e merita considerazione sotto due profili tra loro connessi, che devono essere analizzati e negoziati sin dalla fase precontrattuale, al fine di inserirli nell’accordo contrattuale:
• la scelta del mezzo di pagamento o garanzia del pagamento eventuale;
• la scelta della modalità di risoluzione di eventuali controversie, ciò include il recupero del credito.
Questo vale sia quando l’impresa italiana vende o compra all’estero.

I MEZZI DI PAGAMENTO E LE GARANZIE

La scelta del mezzo di pagamento e delle garanzie deve essere fatta alla luce di considerazioni relative al rischio politico del Paese dove ha la propria sede il partner straniero, considerando l’efficienza del sistema giudiziario e l’accessibilità dello stesso (costi della giustizia e della difesa in stati poco efficienti).

Tra le principali modalità di pagamento si ricordano:

• il credito documentario o lettera di credito (Letter of Credit);
• CAD (Cash Against Documents);
• COD (Cash on Delivery).

IL CREDITO DOCUMENTARIO, LETTERA DI CREDITO (LETTER OF CREDIT),

Disciplinato dalle Norme / Usi Uniformi riferite ai Crediti Documentari NUU 600/07, è il più sicuro dei mezzi di pagamento nel commercio internazionale, a condizione che, sia irrevocabile, e confermato da una banca italiana o comunitaria. La lettera di credito, consente di avere, per un certo lasso di tempo, corrispondente alla durata del credito, un secondo soggetto che si obbliga a pagare una somma, equivalente al prezzo del contratto; un soggetto più solvibile e affidabile del compratore straniero, poichè si tratta di un istituto di credito italiano o di un Paese comunitario (quindi, l’impresa italiana può intraprendere iniziative giudiziarie).

CASH AGAINST DOCUMENTS

Nel CAD, Cash Against Documents (pagamento contro documenti), il venditore, una volta spedita la merce, consegna alla propria banca i documenti che rappresentano le merci (documenti indispensabili al compratore per sdoganare la merce), affinché il compratore interfacciandosi con una banca nel suo Paese, ritiri i documenti dopo aver fatto il pagamento. Le istruzioni del venditore stabiliscono le modalità secondo le quali la banca incaricata, dovrà consegnare la documentazione al compratore.

Esistono anche degli strumenti di garanzia del pagamento, di carattere fideiussorio, che si possono utilizzare se previsti per tempo, in caso di mancato pagamento, da parte del compratore. Si indicano la lettera di credito stand-by e la clausola di riserva di proprietà.

LA LETTERA DI CREDITO STAND-BY, STAND-BY LETTER OF CREDIT

Regolamentata dalla CCI 590/99 International Standby Practices ISP 98, costituisce un impegno della banca emittente a pagare al beneficiario dietro sua eventuale richiesta di rimborso (tramite dichiarazione di inadempimento da parte dell’ordinante degli impegni contrattuali e con aggiunta delle copie dei documenti di spedizione), nel caso in cui tale pagamento non venisse effettuato entro i termini stabiliti e secondo le condizioni specificate nella lettera Stand-by.

LA CLAUSOLA DI RISERVA DI PROPRIETA’

Strumento di tutela del credito di carattere contrattuale; consente di ritardare il passaggio della proprietà dei beni venduti sino al completo pagamento del prezzo pattuito. In caso di inadempimento il venditore avrà diritto alla completa restituzione dei beni consegnati, dei quali non ha mai cessato di essere proprietario.

L’ASSICURAZIONE DEL CREDITO SACE

Il Gruppo Sace, è un gruppo assicurativo finanziario molto attivo nell’Export Credit, ossia nell’assicurazione del credito e nella protezione degli investimenti, come pure nelle garanzie finanziarie e nelle cauzioni o nel factoring.

IL RECUPERO DEL CREDITO

Cosa fare se, nonostante le tutele contrattuali, il credito rimane non pagato? Se le parti hanno sedi in Paesi differenti le difficoltà sono superiori rispetto a quando il rapporto commerciale è con un partner nazionale perché si pongono a confronto due diversi sistemi giuridici nei due Paesi. Prima di concentrarsi su come risolvere la controversia, è necessario rispondere ad alcune importanti questioni preliminari:
- A che giudice è possibile rivolgersi ? A quello italiano o a quello straniero?
- Quali norme saranno applicabili alla controversia? Quelle italiane o quelle del Paese del partner ?
- Quanto durerà la controversia e con quali costi per l’impresa?

È consigliabile che l’impresa si ponga questi interrogativi prima di concludere l’affare e il contratto con il partner straniero, in modo da negoziare la soluzione più veloce, meno costosa , più cautelativa dei suoi interessi in caso di controversia futura; oppure, non riuscendoci, per scarso potere contrattuale nella trattativa commerciale, valuterà anche questo aspetto nel rischio d’impresa, che l’operazione comporta.

Nel contesto comunitario UE la strada è più agevole per via dei seguenti interventi normativi:
• Regolamento CE 44/2001 che sancisce “il riconoscimento e la esecuzione” in tutta l’EU delle sentenze civili e commerciali emesse in tutti gli altri Paesi comunitari e stabilisce inoltre le regole per la determinazione del giudice competente in caso di controversia;
• Il Regolamento CE 805/2004 istituisce invece il “titolo esecutivo europeo” che consente di eseguire le sentenze e gli atti riguardanti crediti in un altro Paese comunitario senza che sia necessario alcun procedimento di riconoscimento;
• Regolamento CE 1896/2006 che istituisce un “procedimento di carattere europeo d’ingiunzione di pagamento”.

LA DETERMINAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE

Il Regolamento CE 44/2001, stabilisce che le parti di un contratto internazionale sono totalmente libere di scegliere quale giudice sarà competente per risolvere eventuali controversie, incluso il recupero dei crediti (art. 23). La scelta deve essere espressa chiaramente, questo implica che l’impresa ponga attenzione al processo di negoziazione e al momento conclusivo dell’accordo contrattuale, spesso rappresentato da uno scambio di vari documenti (offerta, ordine, conferma d’ordine) nel quale si rischia di commettere imprecisioni sulle condizioni concordate precedentemente dalle parti.

IL TITOLO ESECUTIVO EUROPEO

L’Unione europea è intervenuta con il Regolamento CE 805/2004 per agevolare la risoluzione di controversie in materia civile e commerciale e nel recupero crediti. La norma stabilisce che possono diventare titolo esecutivo europeo:
• decisioni giudiziarie emesse da un giudice di uno Stato membro EU;
• transazioni giudiziarie;
• atti pubblici (autenticità attestata da autorità pubblica di uno Stato membro) che abbiano ad oggetto crediti non contestati (art. 3).

Per potersi avvalere del titolo esecutivo europeo, è necessario rispettare, in caso non sia stata esplicitata la scelta del giudice competente, le regole sulla competenza giurisdizionale stabilite dal Regolamento CE 44/2001, con rilevanza dell’INCOTERM prescelto.

L’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EUROPEA

Per semplificare e accelerare il recupero dei crediti in altri Stati membri, in ambito civile e commerciale, l’Unione europea ha emanato il Regolamento CE 1896/2006, che governa la procedura ingiuntiva definita ingiunzione di pagamento europea.

E’ uno strumento caratterizzato da novità volto ad agevolare il recupero del credito, specie nel caso di imprese che hanno modo di organizzare internamente le attività, visto che:
• non è richiesta l’assistenza di un avvocato;
• la procedura richiede dei semplici moduli prestampati;
• il termine per il pagamento o per opporsi è più breve di quello del decreto ingiuntivo ordinario (30 giorni anziché 50);
• è infine possibile rinunciare preventivamente al giudizio, nel caso di contestazioni promosse da parte del debitore.

LE STRADE ALTERNATIVE ALLA GIURISDIZIONE ORDINARIA STATALE: ARBITRATO E CONCILIAZIONE

L’arbitrato o la conciliazione sono due strumenti di risoluzione di eventuali controversie di carattere commerciale, alternativi alla via giudiziaria ordinaria (Alternative Dispute Resolution). Si tratta di procedure gestite da soggetti diversi rispetto al giudice ordinario statale, che possono essere per vari motivi scelte, per i tempi brevi e la maggior riservatezza.

IL LODO ARBITRALE O ARBITRATO INTERNAZIONALE

Per la soluzione di controversie di PMI, uno strumento valido è rappresentato dall’arbitrato rituale ed amministrato, gestito da un’istituzione, in base ad un regolamento da essa stessa predisposto. L’arbitrato conduce ad una decisione, il lodo rituale, che ha efficacia come una sentenza, e dunque, ha la medesima funzione del giudizio ordinario statale.

L’arbitrato è possibile come formula di risoluzione delle controversie se le parti hanno espresso questa scelta al momento della conclusione del contratto, prevedendo l’apposita clausola in seno al contratto. La clausola per arbitrato amministrato, consiste in una formula analoga a:

“Qualsiasi controversia derivante dal presente contratto sarà sottoposta ad arbitrato rituale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di […].

L’arbitrato si svolgerà secondo le procedure di arbitrato ordinario di diritto o di arbitrato rapido di equità a seconda del valore, così come previsto ai sensi del Regolamento”.
Il procedimento avviato si conclude con una decisione (lodo) che ha pari valore della sentenza del Tribunale ed è eseguibile anche all’estero.
I lodi arbitrali possono trovare esecuzione grazie ad una convenzione internazionale di consenso mondiale: circa 200 Paesi hanno ratificato la Convenzione di New York del 1958 impegnandosi al riconoscimento reciproco ed esecuzione dei lodi arbitrali.

LA CONCILIAZIONE E LA MEDIAZIONE

In caso di contenzioso l’imprenditore ha una alternativa al giudizio statale o all’arbitrato, ossia può decidere di intraprendere una trattativa con la controparte estera per ricercare una soluzione della controversia.
Per una maggiore efficacia, anziché tentare una negoziazione direttamente, le parti possono scegliere di farsi assistere da un terzo neutrale, il quale ha la funzione di catalizzare e favorire la comunicazione tra esse e, al di fuori della logica torto / ragione, propria dell’approccio giudiziale, che porterebbe all’impasse, condurle verso un accordo che sia per entrambe soddisfacente.

La mediazione è una procedura informale, riservata e la conclusione dell’accordo è rimessa totalmente alla volontà delle parti: in qualsiasi istante le parti sono libere di ritirarsi, dal tentativo o possono decidere di non concludere alcun accordo; non è neppure esclusa la possibilità di rivolgersi comunque al giudice ordinario, o all’arbitro, in caso di insuccesso del tentativo di mediazione. Il D.lgs. 28/2010 prevede che al verbale di accordo, a seguito dell’omologazione da parte del Presidente del Tribunale competente, possa essere attribuita efficacia di titolo esecutivo.