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Manuale Import Export – Regole settoriali per alimenti, cosmetici, tessile, gioielli

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Manuale Import Export – REGOLE SETTORIALI per Alimenti, Cosmetici, Gioielli e Tessile

La tematica è ampia e complessa e si forniranno solo alcuni cenni in merito alle principali regole per l’import-export di prodotti soggetti a particolari formalità o requisiti: nello specifico ci riferiamo a prodotti alimentari, prodotti tessili, cosmetici, metalli preziosi. Si consiglia di approfondire le tematiche in base alle singole evenienze o di porre un interrogativo nella apposita sezione, SCRIVI UNA DOMANDA del sito.

Per la commercializzazione di prodotti sul mercato comunitario occorre innanzitutto tenere in considerazione i seguenti aspetti fondamentali:

• l’etichettatura dei beni e delle merci;
• le regole sulla sicurezza del prodotto, come per esempio la marcatura CE;
• “il made in”: in merito a questo si rimanda alla guida della collana Unione europea “Made in, aspetti legali e doganali per un corretto utilizzo” specificamente scritta per dare un dettaglio della materia.

Per i prodotti elettrici ed elettronici e per i prodotti chimici si deve inoltre far riferimento a:

• Registro AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche);
• Regolamento Reach.

L’ETICHETTATURA

In funzione della categoria merceologica del prodotto trattato, occorre fare una verifica in merito all’esistenza di una specifica normativa comunitaria in merito alla Etichettatura e l’applicazione nello Stato membro.
Di particolare rilievo è l’obbligo di tradurre al consumatore, nella lingua di destinazione del prodotto, tutte le indicazioni obbligatorie apposte sull’etichetta ai fini di una completa trasparenza delle informazioni.
La marcatura CE deve essere apposta su un prodotto obbligatoriamente quando la direttiva comunitaria lo prevede; se correttamente apposta, conferisce al prodotto il diritto di circolare liberamente in tutto il territorio comunitario.
Negli altri casi, non può essere apposta ed occorre verificare quale normativa si applica ai fini della sicurezza del prodotto.

REGOLAMENTO REACH – SOSTANZE CHIMICHE Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

Il Regolamento CE 1907/2006, definito con l’acronimo REACH è in vigore dal 1° giugno 2007 e regolamenta la circolazione delle sostanze chimiche all’interno dell’Unione europea; prevede alcune regole riguardanti la registrazione, la valutazione e l’autorizzazione delle sostanze chimiche negli ambiti di pertinenza.

ALIMENTI E BEVANDE

Il commercio di prodotti alimentari, i certificati per l’import e l’export

I prodotti alimentari sono soggetti all’applicazione dei dazi doganali al momento in cui sono introdotti nel Paese di destinazione, come tutti le merci, nonché alla presentazione in dogana dei documenti di trasporto.
Esistono, ulteriori norme che, a seconda della merce trattata e del fatto che si tratti di importazione o esportazione, disciplinano gli scambi internazionali, dal punto di vista amministrativo e sanitario.
Le operazioni doganali di importazione e di esportazione di specifici prodotti alimentari con determinati Paesi possono essere legate al rilascio di un certificato di importazione o esportazione emesso secondo le modalità stabilite nel Regolamento CE 376/2008 dal Ministero dello Sviluppo Economico,.

I prodotti in cui oggi è previsto il rilascio di certificati per l’importazione o l’esportazione sono i seguenti: olio di oliva e olive da tavola, cereali, riso, zucchero, alimenti di origine animale, ortofrutticoli, banane, latte e prodotti lattiero-caseari, alcool etilico di origine agricola, merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli.

L’importazione e lo scambio

Tutti i prodotti alimentari che abbiano origine animale o vegetale, indipendentemente dalla quantità e che siano in ingresso / in transito sul territorio dell’UE, devono necessariamente essere sottoposti a controlli sanitari. Le merci, devono essere accompagnate, dai documenti di trasporto e da certificati sanitari che devono essere segnalati dall’importatore italiano, al fornitore straniero.

Gli alimenti addizionati di vitamine, minerali e altre sostanze sono disciplinati dal Regolamento CE 1925/2006 il quale elenca le vitamine e i minerali ammessi, unitamente all’elenco delle fonti. L’immissione in commercio è legata alla notifica dell’etichetta al Ministero della Salute.

Gli integratori alimentari sono i prodotti alimentari destinati ad integrare la dieta, costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, e sono disciplinati dalla Direttiva 2002/46/CE, tramite attuazione con il D.lgs. 169/2004. L’immissione in commercio anche in questo caso è subordinata alla procedura di notifica dell’etichetta al Ministero della Salute.

COSMETICI

Per cosmetici si intendono “ tutte le sostanze e le preparazioni, differenti dai medicinali, e destinate ad essere applicate su superfici esterne del corpo umano (quali epidermide, sistema pilifero, capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e mucose della bocca con lo scopo, di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, eliminare gli odori corporei, mantenerli in buono stato” così come indica la definizione riportata sul sito del Ministero della Salute.
La produzione e la vendita di prodotti cosmetici in Italia è disciplinata dalla Legge 713/1986 e successive modifiche che ha recepito la Direttiva 1976/768/ CEE, emanata per rendere uniforme a livello europeo la disciplina in merito a produzione e vendita di cosmetici.

GIOIELLI

Gli oggetti in metallo prezioso, fabbricati e immessi in commercio nel territorio italiano debbono essere a titolo legale e portare impresso il titolo legale stesso nonché il marchio di identificazione (art. 4, D.lgs. 251/99).

PRODOTTI TESSILI

Importazione

Mediante l’accordo multilaterale sul commercio dei prodotti di origine tessile e dell’abbigliamento, denominato ATA, siglato tra i Paesi membri dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, si stabiliva l’integrazione totale nel settore tessile secondo la normativa generale dell’OMC con un progressivo smantellamento delle restrizioni nella fase di importazione (stabilito in tre fasi: 1998 – 2002 e 2005) cosa che è avvenuta nei tempi come stabilito.

Consulenza Legale – Cenni di Contrattualistica Internazionale

Consulenza Legale – Cenni di Contrattualistica Internazionale

contratto

Consulenza Legale: negli scambi internazionali, perché è cruciale dotarsi di un contratto ben redatto?

In una fase iniziale di una start-up o di un progetto su estero, c’è grande motivazione e slancio, tuttavia quando ci si trova ad un certo punto della attività economica, con posizioni non più allineate nei confronti della controparte; ebbene in quei momenti, avere un contratto che identifichi in modo chiaro responsabilità e vincoli e sia stato costruito per tutelare i propri interessi, è vitale per la sostenibilità e sopravvivenza dell’Impresa.

Innanzitutto cosa si intende per contratto internazionale?

Il Contratto è lo strumento giuridico principale mediante il quale si svolge la circolazione della ricchezza e la regolamentazione degli scambi a livello nazionale e internazionale.

Non esiste una vera e propria definizione di Contratto Internazionale, tuttavia si intendono tali tutti i contratti che si caratterizzano per la presenza di uno o più elementi di estraneità rispetto all’ordinamento giuridico, dal cui punto di vista ci si pone nell’esamina degli aspetti che caratterizzano la struttura:

1. nazionalità delle parti;

2. sede d’affari di ciascuna parte;

3. luogo di conclusione del contratto;

4. luogo di esecuzione del contratto;

5. luogo in cui si trova il bene oggetto del contratto;

6. la moneta di pagamento;

7. il luogo di pagamento.

Contratto orale o scritto ?

Il contratto orale è vincolante, genera problemi probatori, alcune clausole fondamentali necessitano di forma scritta, dunque è altamente consigliata la forma scritta.

In che lingua scrivere il contratto ?

Si può redigere il contratto in più lingue, tuttavia per evitare l’impasse in caso di controversia per via di differenti posizioni interpretative su qualche clausola, é necessario introdurre nel contratto delle clausole contrattuali che stabiliscano quale sia la versione linguistica ufficiale e quale prevarrà rispetto all’altra, in caso di controversia.

Qual’è la legge applicabile al contratto?

Il contratto “è legge tra le parti”. Nell’ambito di un rapporto contrattuale internazionale è necessario individuare la legge applicabile al contratto; essa deve essere chiaramente espressa o deve risultare dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze.

Questo deve avvenire al momento della conclusione del contratto, salva comunque la possibilità per le parti di convenire in qualsiasi momento una legge diversa da quella che regolava il contratto in precedenza.

Nel caso di contratti di agenzia, e relativo trattamento economico dell’agente in fase di risoluzione del contratto, ad esempio, la legge applicabile è sostanziale poiché a volte ci sono differenze significative tra i vari ordinamenti e se l’agente ha operato per svariati anni producendo fatturati considerevoli l’impatto per il proponente obbligato a versare importi ragguardevoli, potrebbe essere devastante.

In caso non sia identificata o non si evinca in modo chiaro la legge applicabile, per i paesi che aderiscono al Regolamento ROMA I, l’articolo 4 del regolamento sulla scelta della legge o in caso di conflitto stabilisce che: “il contratto è regolato dalla legge del Paese con il quale presenta il collegamento più stretto”.

In caso contrario, ossia per paesi non aderenti al regolamento, le norme di diritto internazionale privato hanno lo scopo di individuare la legge applicabile alle situazioni giuridiche caratterizzate da internazionalità.

Qual è il giudice competente a conoscere il merito della controversia insorta tra le parti in relazione ad un contratto internazionale?

Altra problematica di rilevante importanza che investe i contratti internazionali è la giurisdizione competente.

Non sempre avere il giudice competente nel proprio paese rappresenta la migliore soluzione, a volte per l’assenza di una convenzione bilaterale di applicazione della sentenze nel paese estero in una fase successiva; altre volte per gli elevati costi o lentezza della macchina giuridica è meglio scegliere il giudice competente nello stato della controparte o di uno stato terzo.

Tutto dipende dagli interessi e dagli asset che si intendono tutelare, da una analisi degli scenari attesi rispetto al business, dalla normativa in evoluzione, a livello comunitario e globale.

In merito alla Giurisdizione, per i paesi aderenti, vi è il Regolamento CE 44/ 2001, che ha sostituito la Convenzione di Bruxelles del 1968, e disciplina la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

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Consulenza Legale – Giustizia ordinaria o Arbitrato – ADR Alternative Dispute Resolution

Consulenza Legale – Giustizia ordinaria o Arbitrato – ADR Alternative Dispute Resolution

ADR

Cos’è l’arbitrato?

L’arbitrato dal punto di vista formale può essere definito come un “Processo Privato”.

Vediamo di capirne nel dettaglio le motivazioni.

Nella fattispecie può essere definito un “Processo”, poiché si giunge ad un giudizio vero e proprio che viene chiamato lodo arbitrale, che si può considerare definitivo, salvo il fatto di far appello tuttavia queste opportunità sono limitate e trovano in funzione dello stato in cui si applica norme specifiche. Il lodo arbitrale racchiude in sé anche una caratteristica importante ossia di essere esecutivo, seppur per completezza anche in questo caso è opportuno rifarsi agli ordinamenti specifici ; in Italia per esempio è richiesta una omologazione da parte del Tribunale;

- Ora veniamo alla seconda caratteristica ossia “Privato”, semplicemente perchè gli arbitri sono autorità non togate, ossia non sono giudici, tuttavia grazie ai poteri che vengono a loro conferiti dalle parti possono operare ed emettere un giudizio.


Scegliere azioni giudiziarie ordinarie o arbitrato in caso di controversie?

La scelta del soggetto che dovrà decidere eventuali controversie nascenti dal contratto, è quella fra giudice ordinario e arbitrato.

Le parti di un contratto internazionale possono, attraverso l’inserimento in contratto di una clausola compromissoria, devolvere ad uno o più ARBITRI la decisione relativa ad una o più determinate controversie (che vertono su diritti disponibili).

Tale scelta può essere effettuata al momento della stipulazione del contratto o successivamente, dopo che sia già insorta la controversia (compromesso in arbitri).

Il principio internazionalmente riconosciuto è quello secondo il quale il giudice scelto dalle parti è competente. Tale scelta dipende dalle parti e, se le parti non hanno scritto nulla in proposito nel contratto, tutte le eventuali controversie nascenti dal contratto verranno decise da un giudice ordinario. In ogni caso, la validità della scelta e le modalità di attuazione di tale scelta dipendono anche dal diritto internazionale privato dello Stato in cui si trova il giudice a cui ci si rivolge.

Quali sono i vantaggi dell’arbitrato?

Neutralità: nei contratti internazionali le parti appartengono generalmente a culture giuridiche differenti (Italia – Cina) e quindi la scelta di una Corte nazionale implicherebbe comunque un vantaggio per l’una o per l’altra parte;

Riservatezza: l’arbitrato è caratterizzato dalla riservatezza non soltanto degli atti ma anche dell’esistenza del contenzioso stesso;

Durata: in media un arbitrato dura meno di un processo dinnanzi ad un Tribunale, anche perché le possibilità di appello sono limitate e dipendono da Stato a Stato;

Specializzazione: gli arbitri, posto che vengono scelti dalle parti, sono in genere professionisti esperti di diritto internazionale commerciale o comunque di diritto societario internazionale.

Quali sono gli svantaggi?

– Costo: l’arbitrato può essere molto costoso, il costo varia a seconda che si scelga un arbitrato ad hoc o istituzionale, ed in quest’ultimo caso, dall’istituzione scelta. Si tenga comunque presente che i tempi impiegati dai Tribunali comportano costi indiretti che possono essere più elevati;

– Misure cautelari: gli arbitri non hanno il potere di adottare misure cautelari;

– Esecuzione: gli arbitri non sono dotati di poteri coercitivi, di conseguenza sulla base del lodo arbitrale bisognerà comunque rivolgersi all’autorità competente del luogo in cui si vuole procedere all’esecuzione per chiederne l’esecuzione coattiva (nel caso in cui la parte soccombente non adempia autonomamente).

In quanti paesi è riconosciuto il lodo arbitrale?

La Convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere e i vari tipi di arbitrato è attualmente ratificata da 143 paesi.

Esempio clausola compromissoria Camera Arbitrale di Milano:

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso,
saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera
Arbitrale di Milano, da un arbitro unico/ tre arbitri in conformità a tale
Regolamento. La sede dell’arbitrato sarà …… La lingua dell’arbitrato sarà

Cos’è l’ADR ?

I tempi lunghi e i costi elevati che caratterizzano le cause dinnanzi ai Tribunali e gli arbitrati internazionali hanno determinato negli ultimi anni una diffusione nel commercio internazionale di sistemi di risoluzione delle controversie alternativi (ADR). Le ADR traggono origine dalla prassi anglosassone e nordamericana.

Principali ADR

- Conciliazione: le parti nominano un soggetto terzo, imparziale e indipendente, il quale ha il compito di assistere le parti ed eventualmente, sentite le rispettive posizioni congiuntamente e in separata sede, di esprimere il suo punto di vista e proporre una soluzione. Tale soluzione non è vincolante e deve essere accettata e sottoscritta da entrambe le parti.

- Mediazione: le parti chiedono ad un soggetto terzo, il mediatore, di assisterle nel risolvere la controversia o nell’evitare conflitti futuri. Il Mediatore è indipendente e imparziale. Lo scopo della mediazione è quello di facilitare lo scambio di opinioni tra le parti e di incoraggiarle a cercare soluzioni che sono accettabili per entrambe.

N.B. il mediatore non esprime il suo punto di vista sulla controversia, né offre soluzioni.

Aspetti positivi delle ADR

A differenza dell’arbitrato, lo scopo delle ADR non è quello di “dare ragione” ad una delle parti, ma quello di soppesare le ragioni di entrambi i contendenti e, quindi, favorire una soluzione di compromesso (“settlement”) che rappresenti un equo bilanciamento degli interessi delle parti.

Le ADR portano ad una soluzione conveniente e amichevole, evitando ogni rischio reputazionale derivante dalla soccombenza in giudizio o davanti alla corte arbitrale.

Le ragioni di business prevalgono sulle soluzioni di legge applicabili al caso concreto; i costi sono irrilevanti se paragonati a quelli dell’arbitrato e del contenzioso pendente davanti ai tribunali; infine sono condotte in via privata e strettamente confidenziale.

Esempio di clausola ADR

Qualora dovesse insorgere una controversia in conseguenza o in connessione con il presente contratto, le Parti tenteranno di raggiungere una transazione amichevole a mezzo di una mediazione svolta in accordo con le ICC ADR Rules. Nell’eventualità che la controversia non venga transatta entro 45 giorni o entro l’ulteriore termine concordato per iscritto dalle parti, la controversia sarà risolta da un arbitrato e la sentenza arbitrale si intenderà definitiva e vincolante per le parti.

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Consulenza Fiscalità Internazionale – Free Download

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Fiscalità in Italia e UE

1. Fiscalità: Accordi Doppia Imposizione Worldwide

2. Fiscalità: Convenzioni doppia imposizione tra Italia e resto del mondo;

3. Fiscalità: Accordi doppia imposizione tra ITA e paesi africani;

4. Fiscalità: ll modello OCSE contro la Doppia Imposizione Fiscale;

5. Fiscalità: Direttiva interessi e royalties;

6. Fiscalità: Direttiva madre figlia;

7. Fiscalità: CFC controlled foreign companies.

Consulenza Dogane – Incoterms 2010

Consulenza Dogane – Incoterms 2010

supply chain - incoterm 2010

Cosa sono gli INCOTERMS o International Commercial Terms ?

Sono regole elaborate dalla camera di commercio internazionale per individuare responsabilità, spese e rischi collegati alla consegna delle merci nei contratti di compravendita internazionale.
Questo determina oltre alle spese una diversa organizzazione della spedizione e una maggiore o minore assunzione dei rischi dovuti al trasporto.

Elenco IN.CO.TERMS suddivisi in 2 gruppi:

Primo Gruppo Incoterms:

I 7 Incoterms che possono essere utilizzate indipendentemente dal modo di trasporto scelto:

- EXW – Ex Works – Franco Fabbrica
- FCA – Free Carrier – Franco Vettore
- CPT – Carriage Paid To – Trasporto pagato fino a
- CIP – Carriage Insurance Paid – Trasporto e assicurazione pagati fino a
- DAT – Delivered At Terminal – consegnato al terminale ma non sdoganato
- DAP – Delivered At Place – consegnato al luogo di destinazione non sdoganato
- DDP – Delivered Duty Paid – consegnato al luogo di destinazione sdoganato.

- EXW – Ex Works – Franco Fabbrica
Il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del comparatore nei propri locali o in altro luogo convenuto ( stabilimento, fabbrica o magazzino ).

- FCA – Free Carrier – Franco Vettore
Franco vettore significa che il venditore effettua la consegna rimettendo la merce al vettore o ad altra persona designata dal compratore nei propri locali o in altro luogo convenuto.

- CPT – Carriage Paid To – Trasporto pagato fino a
Trasporto pagato fino a significa che il venditore effettua la consegna rimettendo la merce al compratore in un luogo concordato e che il venditore deve sopportare le spese necessarie per l’invio fino al luogo di destinazione convenuto.

- CIP – Carriage Insurance Paid - Trasporto e assicurazione pagati fino a
Trasporto e assicurazione pagati fino a significa che il venditore effettua la consegna rimettendo la merce al vettore in un luogo concordato e che il venditore oltre a sopportare le spese necessarie per l’invio della merce provvede anche ad una copertura assicurativa contro il rischio di perdita o danno della merce durante il trasporto.

- DAT – Delivered At Terminal – consegnato al terminale ma non sdoganato
Reso al terminal significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore al terminal convenuto nel porto o luogo di destinazione concordato. Sostituisce il precedente DDU (Delivered Duty Unpaid) e chiarisce un punto lacunoso del precedente inconterm stabilendo che le spese di magazzinaggio maturate a destino e il costo dell’operazione doganale a destino sono a carico del compratore.

- DAP – Delivered At Place - consegnato al luogo di destinazione non sdoganato
Reso al luogo di destinazione significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore pronta per la scaricazione nel luogo di destinazione. Anche il DAP sostituisce il DDU.

- DDP – Delivered Duty Paid – consegnato al luogo di destinazione sdoganato
Reso sdoganato significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore pronta per la scaricazione nel luogo di destinazione convenuto. Il venditore sopporta tutte le spese connesse al trasporto compresi il costo dell’operazione doganale, i diritti doganali e le tasse di importazione a destino. Questa resa determina il livello massimo di obbligazione da parte del venditore.

Secondo gruppo Incoterms:

Questo gruppo include 4 regole il cui punto di consegna ed il luogo fino al quale le merci vengono trasportate sono entrambe porti, per questo motivo possono essere utilizzate solo se una parte del trasporto avviene via mare:

- FAS – Free Alongside Ship – Franco Lungo a bordo
- FOB – Free On Board – Franco a bordo
- CFR – Cost And Freight – Costo e nolo
- CIF – Cost Insurance and Freight – Costo, assicurazione e nolo.

- FAS – Free Alongside Ship – Franco Lungo a bordo
Significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a sottobordo della nave ( es. su una banchina ) designata dal compratore nel porto di imbarco. Se la merce è containerizzata la regola FAS risulta inappropriata.

- FOB – Free On Board – Franco a bordo
Franco a bordo significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a bordo della nave designata dal compratore nel porto di imbarco convenuto.

- CFR – Cost And Freight – Costo e nolo
Costo e nolo significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a bordo della nave o procurando la merce già così consegnata fino al porto di destinazione designato e specificato.

- CIF – Cost Insurance and Freight – Costo, assicurazione e nolo.
-Significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a bordo della nave o procurando la merce già così consegnata fino al porto di destinazione designato e specificato provvedendo anche ad una copertura assicurativa contro il rischio del compratore di perdita o danni alla merce durante il trasporto.

Nell’uso degli Incoterms è preferibile indicare il punto esatto al quale si riferisce il termine di resa. Questo per evitare fraintendimenti e costi non preventivati e ritardi nel trasporto Es: EXW Milano – FOB Hong Kong port – CPT Hong Kong airport.

L’assicurazione, nell’ambito del trasporto internazionale, viene attivata automaticamente e nel caso di perdita, danneggiamento o furto da diritto ad un minimo risarcimento riconosciuto. Tale copertura viene conosciuta come Assicurazione o copertura vettoriale.
Tale riconoscimento però non tiene minimamente conto del valore reale del bene trasportato ma viene calcolato sulla base del peso e della modalità di trasporto scelto ( una media di tale risarcimento si può identificare in 1 Euro per Kg ). Per maggiori garanzie è necessario stipulare una assicurazione aggiuntiva con massimali e coperture maggiori.

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Consulenza Dogane – Cenni su origine delle merci

Consulenza Dogane – Cenni su origine delle merci

origine merci

IL QUADRO GIURIDICO UE IN TEMA DOGANALE

La UE è un’unione doganale, dunque il diritto doganale è materia «comunitaria» a sua volta basato sul diritto della WTO (World Trade Organization): gli operatori economici e le istituzioni devono seguire gli indirizzi interpretativi della Commissione UE, DG Fiscalità e Unione Doganale, le pronunce della Corte di Giustizia UE e i principi generali di diritto UE.
La CE è basata su un’unione doganale che copre tutto il commercio di beni e implica:

- la proibizione di imporre dazi doganali e oneri di effetto equivalente ai dazi sulle importazioni ed esportazioni tra Stati membri (c.d. dimensione interna) ;
- l’adozione di una tariffa doganale comune per le relazioni tra Stati membri e Paesi terzi (c.d. dimensione esterna);
– I dazi della tariffa doganale comune (TDC) sono fissati dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione (art. 28 Trattato CE).

IL TRATTATO UE

- Il Reg. 2658/87 (2658), relativo alla nomenclatura tariffaria e alla tariffa doganale comune
- Aggiornamenti ed emendamenti della NC (nomenclatura combinata)
- Note esplicative della NC
- Regolamenti di classificazione tariffaria
- Le interpretazioni della Sezione Tariffaria e Statistica del Comitato del Codice Doganale
- Le Informazioni Tariffarie Vincolanti ITV
- Per i prodotti dell’elettronica l’Accordo WTO sull’Information Technology

SISTEMA ARMONIZZATO

Una convenzione avente lo scopo di facilitare il commercio internazionale stabilendo un unico linguaggio che identifica i prodotti con un codice e una descrizione: applicata da 200 Paesi

LA TARIC

L’esistenza di dazi preferenziali applicati in virtù di accordi commerciali o in favore di Paesi in via di sviluppo, e di misure di politica commerciale, quali i dazi antidumping fa si che i dazi applicabili alle importazioni possano variare considerevolmente in ragione del Paese di origine dei beni importati. Per questo la Commissione ha istituito una Tariffa integrata delle Comunità europee, la TARIC che mostra tutti i dazi che si possono applicare a uno stesso prodotto.

ORIGINE DELLE MERCI

Il concetto di origine delle merci, è piuttosto importante per comprendere e gestire in modo corretto gli aspetti legati alla dogana.
Riportiamo di seguito 2 tipologie di origine, estremamente diversi, anche se c’è solo una piccola differenza nel nome.

Origine non preferenziale : tutela il consumatore sull’effettivo luogo di produzione del prodotto o dove lo stesso ha subito l’ultima sostanziale trasformazione (art. 24 Reg. CE 2913/92), indipendentemente dalle eventuali percentuali di merce estera impiegata nella produzione. E’ da specificare che l’apposizione in fattura della dicitura “Made in Italy” attesta che si tratta di merce che soddisfa le condizioni di cui al menzionato art. 24 senza fornire alcuna informazione in merito all’origine preferenziale.

Origine preferenziale: consente di ridurre o eliminare i dazi nello scambio di merci tra i Paesi che hanno firmato i relativi accordi i quali riservano un “trattamento preferenziale” per lo scambio di determinati prodotti riconosciuti come “originari”.

Le merci sono di origine preferenziale, quando i prodotti interamente ottenuti nel territorio UE oppure se:

- Le lavorazioni sufficienti eseguite nella UE o nel territorio del Paese partner/beneficiario;
- Soddisfano le regole di lista che sono basate su 3 criteri fondamentali;
- Sono più sostanziali delle lavorazioni insufficienti (attenzione al concetto di semplice assemblaggio);
- C’è una tolleranza, la c.d. de minimis, che consente di usare una percentuale di materiali non originari che non sarebbero concessi dalle regole di lista;
- È stato applicato il cumulo dell’origine per ottimizzare la supply chain.

Operazioni comunque e sempre insufficienti per ottenere l’Origine Preferenziale:

- Operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante trasporto e magazzinaggio;
- Scomposizione e composizione di confezioni;
- Lavaggio, pulitura; rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- Semplici operazioni di pittura o lucidatura;
- Affilatura, semplice macinatura o semplice taglio;
- Vaglio, cernita, selezione, classificazione, gradazione, assortimento (compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
- Semplici operazioni di imballaggio;
- Apposizione o stampa di marchi, etichette, loghi, altri segni distintivi sui prodotti o loro imballaggi;
- Semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;
- Semplice assemblaggio di parti o articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti,

Paesi con i quali la UE ha stipulato accordi concernenti l’origine preferenziale

Albania, Algeri, Bosnia/Erzegovina, Cile, Corea del Sud, Colombia, Croazia, Egitto, Giordania, Marocco, Islanda, Isole Faeroer, Israele, Libano, Macedonia, Messico, Montenegro, Norvegia, Palestina (Cisgiordania e Striscia di Gaza), Perù, Serbia, Svizzera, Tunisia, Turchia. E’ possibile consultare gli accordi conclusi dall’UE al seguente indirizzo: LINK

IMPORTARE DAI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

La UE concede ai Paesi in via di sviluppo (PVS) preferenze tariffarie generalizzate. È una concessione unilaterale, pertanto, la UE decide:

- Quali Paesi beneficiari includere;
- Quali prodotti e in che misura;
- Le regole di origine per determinare concretamente i benefici;
- Come escludere i prodotti e i Paesi divenuti troppo competitivi.

È un sistema che prevede tre regimi:

- Generale i.e. dazi ridotti rispetto a dazio della nazione più favorita;
- Esenzione daziaria su molte categorie merceologiche per i Paesi che lottano per l’affermazione di regimi di buon governo, che hanno ratificato le convenzioni ILO sui diritti del lavoro;
- Regime «duty free, quota free» per sempre per i Paesi Meno Avanzati PMA (escluse le armi);
- NB: dal 1 gennaio 2014 lo schema SPG rimane a tre regimi ma con cambiamenti sostanziali.

paesi spg

PROCEDURA PER L’ATTRIBUZIONE DELLO “STATUS” DI ESPORTATORE AUTORIZZATO

Dopo aver analizzato la pratica, l’Ufficio delle Dogane predisporrà l’effettuazione di un sopralluogo presso la sede amministrativa del richiedente al fine di verificare:

- la frequenza delle esportazioni (tale requisito non viene accertato per le esportazioni verso la Corea del Sud);
- che l’esportatore sia in grado di fornire garanzie soddisfacenti per l’accertamento del carattere originario dei prodotti *
- conosca le regole dell’origine e sia in grado, in ogni momento, di mostrare tutti i documenti giustificativi dell’origine (dichiarazione dei fornitori, schede di lavorazione ecc..);
- che le scritture contabili, ovvero la contabilità materie per i produttori e la gestione dei flussi contabili per i commercianti, consentano una completa tracciabilità delle operazioni.

* art. 90 e 117 c.1 del Reg.(CE) n.2454/93

LA CONSERVAZIONE DELLE PROVE DI ORIGINE E LE SANZIONI

Il fornitore che compila una dichiarazione è tenuto a conservare, per almeno tre anni, (5 anni per le esportazioni in Corea del Sud) tutte le prove documentali che attestano l’esattezza della dichiarazione rilasciata. L’agenzia delle Dogane può disporre verifiche in materia di origine sia all’atto dell’espletamento delle formalità di importazione e/o esportazione sia “a posteriori” (fino ad un periodo massimo di tre anni). L’Agenzia delle Dogane può disporre una verifica sui documenti comprovanti l’origine delle merci per semplice “sondaggio” (verifica a campione).

FALSA DICHIARAZIONE E SANZIONI

La presentazione in Dogana, all’atto dell’importazione da Paesi extracomunitari, di un certificato di origine preferenziale Eur1 o Form A non veritiero comporta automaticamente l’annullamento dei benefici daziari e la conseguente applicazione dei dazi “pieni” all’importazione, oltre l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 303 del Testo Unico delle Leggi Doganali, che prevede sanzioni da 1 a 10 volte i diritti evasi.
La presentazione all’export di certificati Eur1 non veritieri, se accertati essere tali successivamente alla loro consegna in Dogana, comporta la segnalazione alla Procura della Repubblica dell’esportatore italiano con l’accusa di falsa dichiarazione di origine (art. 517 del Codice Penale).

CONTENZIOSO DOGANALE

Col termine “contenzioso”, si è soliti indicare l’attività amministrativa e/o giudiziale volta a dirimere le controversie sorte tra due o più soggetti in conflitto tra loro. Per “contenzioso doganale”, dunque, dovrà intendersi tutta l’attività amministrativa e giudiziale volta alla risoluzione delle controversie insorte tra gli operatori del settore e le autorità doganali in caso di contestazione di violazioni della normativa doganale comunitaria e nazionale. Tale attività si articola in due fasi, una amministrativa e una giudiziaria (eventuale).

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Manuale Import Export – Glossario Dogane

Manuale Import Export – Glossario Dogane

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Glossario Dogane, Manuale con la terminologia Doganale

AEO (Operatore Economico Autorizzato – Authorized Economic Operator ): sono gli operatori che, richiedono all’autorità doganale competente di valutare il proprio grado di affidabilità nella sezione di catena logistica in cui operano. A seguito di una verifica possono vedersi accordato lo status di Operatore Economico Autorizzato Regolamenti CE 648/2005 e 1875/2006. La certificazione e lo status consentono vantaggi nelle operazioni doganali.

ATR: certificato utilizzato negli scambi tra Unione europea e Turchia, rilasciato dall’autorità doganale, attesta la c.d. posizione di libera pratica della merce. Da non confondersi con il certificato di origine preferenziale.

Air waybill: documento di trasporto aereo compilato in tutte le sue parti dalla compagnia aerea (vettore) dietro istruzioni del mittente.

Bill of lading (B/L): documento di trasporto marittimo (polizza di carico), perfeziona il contratto di trasporto marittimo, viene rilasciato dal vettore al caricatore, all’atto dell’imbarco sulla nave.

Bolletta doganale: documento cartaceo oppure telematico su cui viene resa la dichiarazione doganale, ossia la dichiarazione attraverso la quale il soggetto che movimenta merci da e/o per l’estero (o anche terzi per suo conto) comunica alle autorità doganali che tipo di operazione sta attuando (importazione temporanea o definitiva, esportazione temporanea o definitiva, introduzione a magazzino doganale, immissione in libera pratica, ecc.) e si impegna al pagamento dei diritti doganali dovuti. Viene redatta su formulario DAU (Documento Amministrativo Unico) come previsto agli Allegati 34 e seguenti del Reg. CE 2454/93 (DAC – Disposizioni di Applicazione del Codice).

Cad: centro assistenza doganale.

Carnet ATA (Temporary Admission – Admission Temporaire): derivante dalle parole inglesi e francesi Temporary Admission e Admission Temporaire; si agevola il movimento di merci mediante la semplificazione delle formalità alla dogana e la riduzione degli oneri per gli operatori. Si attua attraverso la sostituzione della normale documentazione doganale con i cd. Carnet ATA.

Carnet Tir: documento di garanzia speciale al quale viene vincolato il traffico di merci su strada a livello internazionale; consente ad un autoveicolo di arrivare a destinazione in uno stato terzo senza visti doganali negli Stati membri attraversati.

Cauzione: è una garanzia da prestare presso l’ufficio doganale interessato, per operazioni doganali con regimi sospensivi e/o economici, per un valore economico pari ai diritti che graverebbero sulla merce nel caso si trattasse di una operazione definitiva.

Certificato di analisi: sulla merce destinata ad essere esportata o importata, si tratta di un certificato rilasciato da uno dei laboratori chimici della dogana a seguito di un prelievo di campione in sestuplo effettuato dalla dogana competente in sede di visita.

CIM (Convenzione Internazionale Merci): è una convenzione di diritto pubblico collettivo internazionale. Regola i trasporti ferroviari tra vari stati; le nazioni che lega si impegnano a fare rispettare le clausole della convenzione nei rispettivi territori mediante apposita legge di ratifica.

Circuito doganale: locali e area destinati dalla dogana all’espletamento delle operazioni doganali.

Codice Doganale Comunitario (CDC) Regolamento CEE 2913/92, nuovo CDC Regolamento CE 450/08: è il Regolamento comunitario nel quale è presente tutta la normativa doganale, armonizzata e coordinata, con la sola eccezione del sistema sanzionatorio che è escluso.

CMR (lettera di vettura): lettera di vettura internazionale relativa al trasporto di merci su strada; convention relative au contract de transport international de marchandises par route.

DAU (Documento Amministrativo Unico): è il formulario unico che secondo la normativa comunitaria, viene utilizzato in tutti i casi in cui si faccia riferimento a una dichiarazione di importazione, esportazione o di vincolo ad altro regime doganale, compreso il regime di transito comunitario.

DAE (Documento Accompagnamento Esportazione): è il formulario rilasciato dall’ufficio di esportazione che ha il compito di scortare la merce fino all’ufficio doganale di uscita dalla Comunità; cui ufficio va presentato al fine di appurare l’operazione e anche per inserire nel sistema AIDA il tutto in modo da chiudere il movimento. Questo si rende necessario anche per l’ottenimento del c.d. “visto uscire” ai fini Iva.

Dazi all’importazione: sono i dazi doganali insieme alle tasse di effetto equivalente, e alle altre tasse all’importazione previste all’interno della PAC (Politica Agricola Comunitaria) o in regimi specifici che riguardano gli scambi di talune merci, ottenute dalla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli.

Deposito doganale: si configura così qualunque luogo autorizzato dalle autorità doganali e sottoposto al controllo, dove le merci possono essere stoccate / immagazzinate alle condizioni stabilite dalla normativa vigente.

Documento di trasporto (DDT): è il documento che comprova il trasporto della merce dal luogo identificato come di “carico” sino alla destinazione finale; è differenziato a seconda del tipo di vettore utilizzato.

EFTA (European Free Trade Association): è una organizzazione intergovernativa ed una zona di libero scambio in seno all’Europa che include Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera.

EDI (Electronic Date Interchange): è un procedimento informatico che consente la sostituzione della dichiarazione scritta (DAU) mediante una trasmissione elettronica di dati strutturali in messaggi, completamente identici al contenuto delle dichiarazioni scritte originali.

EORI: il sistema EORI ha lo scopo di avere un unico codice di identificazione doganale (chiamato codice EORI) relativo all’operatore economico e riconosciuto da tutte le autorità doganali comunitarie. In Italia il codice EORI corrisponde alla partita Iva o al codice fiscale del soggetto; è sufficiente far precedere lo stesso dal codice ISO italiano IT.

Esportazione: consiste nell’espletamento di tutte le formalità doganali di esportazione, a cui segue l’uscita dei prodotti dal territorio doganale comunitario.

Esportazione definitiva: invio di merci comunitarie al di là del territorio doganale della Comunità Europea in via definitiva.

Esportazione temporanea: è l’operazione doganale che consente all’esportatore di inviare dei beni all’estero in assenza di una compravendita, per partecipazione a manifestazioni fieristiche, a scopo di riparazione, in conto visione, o per eventi sportivi, per tentata vendita, altro. E’ necessario far richiesta dell’autorizzazione presso l’Ufficio doganale territorialmente competente in relazione alla residenza dell’istante, fornendo altresì tutti i documenti che attestino la motivazione della richiesta, comunicando inoltre le operazioni che si intende porre in essere all’estero e il periodo di tempo necessario. Una alternativa più rapida e agevole consiste nella richiesta di Carnet ATA, sempre che il Paese in cui si desidera spedire i beni abbia aderito alla Convenzione ATA e sia inclusa il tipo di operazione da porre in essere.

EUR.1: è il certificato rilasciato dalle autorità doganali della EU e dalle autorità dei Paesi terzi con i quali la l’Unione Europea ha siglato accordi commerciali e doganali, al fine di certificare la c.d. origine preferenziale dei beni ed ottenere così un trattamento tariffario agevolato.

Immissione in libera pratica: è il regime doganale che attraverso il pagamento dei dazi doganali e il completo assolvimento delle misure di politica commerciale e di fiscalità locale, determina la libera circolazione della merce estera nel territorio EU, sottoponendola esclusivamente ai soli vincoli fiscali.

Importazione: consiste nell’espletamento di tutte le formalità doganali di importazione, dopo l’introduzione della merce all’interno del territorio doganale della Comunità Europea.

Importazione definitiva: è il regime tramite il quale vi è l’introduzione definitiva della merce nello Stato Membro dell’Unione Europea, previo pagamento di diritti doganali e l’assolvimento di tutte le formalità stabilite.

Importazione temporanea: è l’operazione doganale che permette l’introduzione temporanea delle merci nel territorio comunitario a scopo di partecipazione a manifestazioni fieristiche, sportive, in conto visione, per riparazione merce, per tentata vendita, ecc. Deve essere richiesta preventivamente la autorizzazione all’Ufficio doganale territorialmente competente in relazione alla residenza dell’istante, pertanto fornendo la documentazione che giustifichi il motivo della richiesta, comunicando il dettaglio delle operazioni che si intendono attuare ed il periodo di tempo necessario. Anche in questo caso è possibile l’utilizzo del Carnet ATA.

Lettera CIM (L/V): è il documento di trasporto ferroviario compilato in caso di spedizione ferroviaria.

Lettera di vettura (CMR): è il documento base che regolamenta il contratto di trasporto stradale stipulato in ottemperanza della Convention relative au contrat de trasport international de marchandises par route.

MRN (Movement Reference Number): è il numero identificativo delle operazioni doganali di esportazione o di esportazione abbinata a transito. L’MRN identifica in modo univoco, ogni operazione ed è fondamentale che l’operatore commerciale ne venga in possesso per poter verificare l’effettiva uscita della merce dal territorio doganale della Comunità Europea ed attestarne quindi la non imponibilità fiscale ai fini Iva.

Nazionalizzazione: è il processo di equiparazione delle merci estere che sono state definitivamente importate, a quelle nazionali, agli effetti della legge doganale dello stato in questione.

Nomenclatura combinata (NC): è la nomenclatura della merce a otto cifre, che comprende circa 9500 voci con le relative aliquote daziarie; L’NC costituisce la base di partenza per la determinazione della TARIC a 12 cifre.

NCTS (New Computerized Transit System): sistema informatizzato attraverso il quale tutti i movimenti di merci possono essere gestiti per via telematica e dunque non tramite la presentazione delle dichiarazioni presso le competenti dogane. Favorirà quando entrerà pienamente in funzione, la semplificazione e l’unificazione delle procedure di transito tra l’Unione e Paesi Efta e Visegrad (Rep. Ceca, Polonia, Slovacchia, Ungheria) con il miglioramento della circolazione dei beni, una più efficace attività preventiva di antifrode, un forte snellimento dei servizi, ed una sensibile riduzione dei costi.

Origine Comunitaria: serve per definire quando un prodotto può essere considerato originario della Comunità ossia se è interamente ottenuto nell’UE o se l’ultima trasformazione o la lavorazione sostanziale sono avvenute nella Comunità conformemente agli artt. 23 o 24 del Reg. CEE 2913/92.

Pallets: sono piattaforme di carico e scarico aventi lo scopo di agevolare le operazioni di manipolazione o handling delle merci nelle varie tipologie di trasporto e di eliminare, quando è possibile, l’uso di un imballaggio esterno.

Perfezionamento attivo: è il regime doganale della importazione temporanea per lavorazione di merci o semilavorati da riesportare successivamente sotto forma di prodotti finiti.

Perfezionamento passivo: è il regime doganale della esportazione temporanea per la lavorazione di merci che devono essere poi reimportate successivamente sotto forma di prodotti finiti.

Posizione doganale delle merci: è il termine che si usa per indicare se si tratti o meno di merci comunitarie.

Prodotti di base: sono i prodotti destinati all’esportazione prima dell’attività di trasformazione che li rende prodotti trasformati o merci; le merci destinate all’esportazione previa trasformazione, altrettanto sono classificate come prodotti di base.

Prodotti trasformati: sono i prodotti ottenuti dalla lavorazione e trasformazione di prodotti di base e ai quali si applichi una restituzione all’esportazione.

Procedura semplificata di accertamento: possono usufruirne imprese commerciali industriali, e agricole, private e pubbliche, le cui attività ricadono nell’art. 2195 C.C. E’ il particolare regime che permette l’esonero della presentazione della merce in dogana, con la sostituzione dei controlli fisici, con controlli amministrativi indiretti, basandosi sulle scritture e sulla contabilità aziendale che l’impresa è tenuta a rendere visibili agli organi doganali;

Regime doganale: è il termine che stabilisce il tipo di dichiarazione e bolletta doganale a cui verranno vincolate le merci. Tipologie più frequenti: Esportazione, Transito, Deposito doganale, Immissione in libera pratica, Perfezionamento attivo, Perfezionamento passivo, Trasformazione sotto controllo doganale, Ammissione temporanea.

Reintroduzione in franchigia: è il regime attraverso il quale le merci appartenenti al territorio doganale EU, esportate definitivamente, possono essere introdotte nel territorio dell’Unione, senza il pagamento dei dazi all’importazione (franchigia), a condizione che le merci in oggetto, siano comunitarie (e sia comprovata la loro origine), e che non vi sia stata alcuna trasformazione; l’operazione deve avvenire entro i tre anni dalla data di esportazione definitiva.

Ri-confezionamento: è un modalità di manipolazione delle merci, trattasi nello specifico di una delle c.d. operazioni minime, sempre insufficiente al cambiamento di origine dei beni manipolati e consentita previa presentazione di opportuna istanza per l’ottenimento della relativa autorizzazione, per merci che si trovino ancora sotto vincolo doganale. È possibile che sia effettuato il riconfezionamento all’interno di depositi o spazi doganali pubblici o privati, o in magazzini di temporanea custodia o in depositi fiscali Iva / accise.

SA (Sistema Armonizzato delle tariffe doganali): è la sigla che identifica una convenzione stipulata da numerosi Paesi in merito alla armonizzazione delle tariffe doganali.

SEE: è lo spazio economico Europeo costituito da Unione europea + Norvegia, Islanda, Liechtenstein.

Spazi doganali: sono tutti i locali in cui funziona un qualunque servizio doganale e tutte le aeree nelle quali la dogana esercita temporaneamente e permanentemente la vigilanza ed il controllo; si riferisce anche a stabilimenti industriali, magazzini di spedizionieri all’interno dei quali si trovano i funzionari doganali per adempiere alle operazioni doganali.

Spedizioniere doganale: è la persona fisica, iscritta nell’apposito albo, e abilitata alla professione di rappresentanza di terzi, nei confronti della autorità doganale.

T 1 : è il simbolo che indica la spedizione effettuata in regime di transito comunitario esterno e si riferisce al movimento delle merci, che non sono originarie o in libera pratica nella Comunità Europea: sono merci di paesi terzi che non sono state ancora nazionalizzate in uno degli Stati membri, oppure che debbono transitare attraverso il territorio della CE, per essere poi successivamente esportate verso Paesi terzi.

T 2: è il simbolo che indica la spedizione effettuata in regime di transito comunitario interno e si riferisce al movimento delle merci, che sono in libera pratica oppure in libera circolazione nei paesi della Comunità Europea, qualora venga attraversato uno Stato terzo.

TARIC (Tariffa Integrata Comunitaria): sistema di classificazione delle merci interamente numerico, attraverso il quale le merci sono identificate con un codice a 10 cifre, al quale corrisponde in definitiva un’aliquota daziaria. La TARIC è utilizzata da tutti i Paesi membri dell’EU ed è obbligatoria.

Territorio doganale comunitario: è il territorio in cui si applica il Codice Doganale Comunitario, non coincide con la somma dei territori, su cui esercitano la sovranità i singoli Stati membri, essendo previste alcune esclusioni di zone che appartengono ai vari territori nazionali; di contro tuttavia ci sono anche alcune inclusioni di territori che non fanno parte degli Stati membri dell’EU. Nel territorio doganale comunitario è applicata obbligatoriamente e in modo uniforme, la normativa doganale comunitaria.

TIR: è l’acronimo di transports Internationaux Routiers.

Titolo di esportazione (Agrex): sono i certificati di esportazione che sono rilasciati dal Ministero dello Sviluppo Economico, che autorizza l’esportazione di prodotti di natura agricola, verso paesi terzi durante il suo periodo di validità. Se sono prefissati, vanno a determinare l’aliquota di restituzione, da applicare nel caso della restituzione all’esportazione.

Trasformazione sotto controllo doganale: è il regime che permette di utilizzare all’interno del territorio doganale della Comunità, delle merci non comunitarie, per sottoporle ad operazioni che ne modificano la specie e lo stato, tuttavia senza che queste merci siano soggette a dazi, all’importazione e anche alle misure di politica commerciale. Successivamente è consentito immettere in libera pratica, dopo il pagamento dei dazi all’importazione, i prodotti risultanti da tali operazioni (ossia i prodotti trasformati).

Trasporto (contratto): è il contratto mediante il quale una parte, denominata vettore, si obbliga a trasferire dei beni da un luogo designato ad un altro, entro un determinato tempo concordato nel contratto e dietro pagamento di un corrispettivo; il vettore effettua il trasporto, per conto di una persona (il mittente) e si obbliga a consegnare le merci ad altra persona (il destinatario).

Trasporto combinato: è il trasporto operato attraverso più vettori di diverso tipo.

Trasporto intermodale: è il sistema di trasporto che coinvolge due o più modalità di trasporto differenti senza dover ricorrere a delle rotture di carico, nel passaggio tra un mezzo di trasporto e l’altro.

Trasporto multimodale: è il ricorso coordinato a più mezzi di trasporto, per effettuare il trasferimento dei beni dal punto di partenza, alla destinazione finale.

Visto uscire dalla Comunità: è l’attestazione apposta dagli uffici doganali competenti e comprovante l’uscita dei beni dalla Comunità Europea via terra. Oggi è riferibile al c.d. appuramento attestato dal risultato di uscita, liberamente consultabile sul sito http://www.agenziadogane.it dell’Agenzia delle Dogane.
(selezionare: L’operatore economico/e-customs AIDA/AES – Automated Export System)

Zona / Deposito franco (CDC Regolamento CE 450/08): sono porzioni fisiche di territorio delle dogane all’interno della Comunità Europea (aree coperte e / o scoperte, magazzini, ecc.), nelle quali le merci non comunitarie, per via dell’applicazione dei dazi e delle misure di politica commerciale in importazione, sono assimilate a merci non situate fisicamente nel territorio doganale della Comunità Europea, purché le merci non siano immesse in libera pratica oppure assoggettate ad un diverso regime doganale, né consumate o utilizzate in condizioni differenti da quelle previste dalla normativa vigente.

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DOGANE FREE DOWNLOAD – un click sul file di interesse

1. Il Nuovo Codice Doganale – Reg. 952-2013;

2. REGULATION EC No 450-2008;

3. REGULATION EU No 1294-2013;

4. Il Carnet ATA per l’esportazione temporanea ;

5. Inventory form per il Carnet ATA per l’esportazione temporanea;

6. Uffici di Coordinamento per i Carnet ATA;

7. Lista dei paesi che accettano i carnet ATA;

8. SPG paesi beneficiari (Sistema di Preferenze Generalizzate).

9. GSP beneficiary countries (Sistema di Preferenze Generalizzate) EN

10. Informazioni Tariffarie Vincolanti ITV

11. Glossario termini Doganali