Manuale Import Export – Documenti commercio estero
I DOCUMENTI PIU’ COMUNEMENTE RICHIESTI NELLE OPERAZIONI DI COMMERCIO ESTERO
Le merci sono classificate per settori, attraverso una precisa nomenclatura, che consente di identificarle in modo univoco ai fini dell’applicazione di dazi e imposte. In funzione delle merci trattate, possono essere richiesti in dogana documenti e certificati aggiuntivi per introdurre i prodotti nel Paese di destino. I documenti utilizzati comunemente nell’ambito delle operazioni commerciali con l’estero sono:
Fattura commerciale: emessa dal venditore nella lingua richiesta dal Paese di destino della merce e nel numero di copie richieste. Deve riportare: la ragione sociale con indirizzo completo dell’esportatore e del destinatario; la descrizione, la quantità, il prezzo della merce nella valuta stabilita; i termini di resa della merce; il nome del vettore / spedizioniere; gli oneri accessori (esempio imballaggi e assicurazioni); la modalità di regolamento del pagamento; il Paese di origine della merce; riferimenti legislativi per l’applicazione o l’esenzione Iva.
Distinta di carico: emessa dal venditore, deve riportare: il numero di fattura commerciale; il numero e la tipologia dei colli; la descrizione delle merci in ciascun collo; eventuali estremi del container all’interno del quale vengono caricate le merci.
Certificato di origine: va richiesto alla Camera di commercio competente territorialmente ed è destinato a provare l’origine non preferenziale della merce; non attesta l’esportazione, anche se è rilasciato a seguito di una fattura di vendita all’estero. Le disposizioni di rilascio sono fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Certificato EUR1: serve ad attestare l’origine comunitaria delle merci, costituisce il titolo giustificativo per l’applicazione del regime tariffario preferenziale (dazio ridotto o nullo) in base ad accordi bilaterali tra l’Unione europea ed alcuni Paesi. Viene rilasciato a seguito di domanda scritta presentata dall’esportatore e sotto sua responsabilità.
Attestato di libera vendita: è richiesto da alcuni Paesi extra – UE e attesta, che la merce esportata dall’azienda italiana ha libera circolazione in Italia e negli altri Paesi UE ed extra – UE. La merce deve essere conforme alla normativa vigente in materia di salute o sicurezza; inoltre il richiedente deve essere consapevole che l’attestato non sostituisce l’eventuale certificazione ministeriale prevista per la tipologia di merce oggetto dell’esportazione. Viene rilasciata dalla Camera di commercio competente territorialmente a seguito di domanda presentata dell’esportatore su carta intestata.
Carnet ATA (Admission Temporaire / Temporary Admission): documento doganale internazionale per l’esportazione temporanea delle merci destinate a fiere, mostre, o campioni commerciali o materiale professionale, nei Paesi aderenti alla convenzione ATA. Esonera l’operatore dal depositare presso la dogana, a garanzia, l’ammontare dei diritti doganali o prestare una cauzione alla dogana stessa. Agevola il movimento delle merci da un Paese all’altro mediante la semplice presentazione del documento agli uffici doganali di ciascun Paese, nel quale sono indicate le merci.
Documento di trasporto: attesta la stipula di un contratto di trasporto tra il mittente e il vettore, comprova la presa in carico della merce da parte del vettore per effettuarne la spedizione nei termini convenuti tra le parti. I principali documenti di trasporto sono le lettere di vettura marittima, aerea, ferroviaria e stradale.
Certificato di assicurazione: riporta le condizioni e le clausole del contratto di assicurazione stipulato sulla merce in corso di trasferimento dal mittente al destinatario. In tema di documenti richiesti per accompagnare le merci in Paesi extra – UE, la Camera di commercio oltre ai certificati di origine rilascia:
• visti su fatture di esportazione / dichiarazioni per l’esportazione / listini;
• visti per la legalizzazione della firma del legale rappresentante su documenti destinati all’estero.
LA FATTURA ELETTRONICA
Normativa di riferimento:
• Direttiva 2001/115/CE: semplifica, modernizza le modalità di fatturazione in materia di imposta sul valore aggiunto;
• Direttiva 2010/45/CE che modifica le norme in materia di fatturazione;
• D.lgs. 52/2004, recepimento della Direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza la fatturazione in materia di Iva.
In base a tali normative, le fatture emesse e conservate in forma elettronica sono equiparate a quelle in forma cartacea. Il Decreto italiano di recepimento della Direttiva comunitaria fornisce informazioni su formazione elettronica del documento, per la sua integrità, sua corretta trasmissione e archiviazione su supporti digitali. In base a tale Decreto, la trasmissione per via elettronica è consentita previo accordo con il destinatario.
La fattura elettronica deve inoltre avere la forma di documento non modificabile, deve contenere un preciso riferimento temporale, deve essere chiusa dalla firma elettronica qualificata del mittente.
IL DOCUMENTO DI TRASPORTO (DDT)
Il documento di trasporto o di consegna è previsto dalla normativa Dpr 472/1996; in virtù di tale decreto, è venuto meno l’obbligo di accompagnare il trasporto con un documento pre-numerato. Il documento di trasporto o di consegna consente di avvalersi della fatturazione differita (di cui al comma 4 dell’art. 21 del Dpr 633/1972).
Il DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO (DAU)
E’ un formulario con caratteristiche previste dalle norme comunitarie, ha la forma con cui vengono rese le dichiarazioni doganali, per tutti i regimi e le destinazioni doganali utilizzati dagli operatori del commercio internazionale. L’applicazione è disciplinata dal Regolamento CEE 2454/1993 (DAC – Disposizioni di Applicazione del Codice doganale). Per la merce in uscita, la copia 1 del DAU viene acquisita dall’Ufficio doganale di esportazione, che rilascia all’operatore la copia cartacea del DAE (Documento Accompagnamento Export) che serve a scortare la merce fino all’Ufficio doganale di uscita dalla comunità europea. Quest’ultimo, attraverso un messaggio telematico all’Ufficio presso il quale è stata depositata la dichiarazione di esportazione, transito o esportazione abbinata a transito, appura l’operazione mediante il cosiddetto messaggio di uscita o “visto uscire”. Gli operatori che necessitano della prova di uscita ai fini Iva, devono verificare lo stato dell’operazione, digitando il numero MRN (Movement Reference Number) nel sito dell’Agenzia della Dogane.
IMPORTANTE: ai fini Iva, l’unica prova dell’uscita della merce dal territorio doganale comunitario è il messaggio di uscita rilevabile sul sito della dogana italiana; se la dichiarazione doganale viene depositata presso un ufficio doganale non italiano, non è possibile verificare lo stato dell’MRN, e bisognerà pertanto ricorrere alle c.d. prove alternative (si veda a tal proposito il comunicato n. prot. 72094 del 20 maggio 2009 dell’Agenzia delle Dogane).